“Sono considerate valide le scommesse regolarmente accettate e registrate dal totalizzatore nazionale”
Inoltre, l’art. 9, comma 2, del suddetto DM stabilisce che:
“L’importo della vincita è pari al prodotto tra la quota e la posta di gioco”
La commissione preposta alle soluzioni delle controversie sulle scommesse sportive, ha più volte stabilito che le vincite vadano regolarmente pagate anche in caso di quote errate.
Questa ulteriore conferma, può dare un buon slancio all’arbitraggio sportivo in Italia, strategia che per necessità si trova a combattere con il fenomeno delle quote sballate da parte dei bookmakers.